Nuove norme in materia disciplinare
introdotte dal Decreto Legislativo

27 ottobre 2009 n°150

L’entrata in vigore del DLGS 150/2009 (legge Brunetta) ha mutato procedura e sanzioni nei riguardi del personale docente e del personale ATA. Il decreto suddetto ha introdotto una vera e propria riforma nel sistema delle sanzioni disciplinari per il personale delle pubbliche amministrazioni. La riforma interessa anche il personale docente e ATA delle scuole, sia perché le scuole sono pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D. Lgs. N° 165/2001), sia perché il Decreto – riguardo alla materia disciplinare – non dispone l’esclusione di tale personale dalla nuova normativa, a differenza di quanto, invece, esplicitamente fa per i soli docenti in relazione ai temi della valutazione e della premialità (Titoli II e III del Decreto 150), temi la cui disciplina il Decreto affida ad un apposito DCPM (art. 74, comma 4, del Decreto) come più volte chiarito nelle sedute collegiali del decorso a.s.

Le innovazioni introdotte dal Decreto consistono nella riscrittura totale dell’art. 55 del D. Lgs.N°165/2001, che regolava prima la materia, con l’aggiunta di altri 8 articoli (dal 55bis al 55octies). Qui di seguito si riassumono per conoscenza e norma di tutte le SS.LL le principali novità, declinate per il personale docente e ATA delle scuole:

  • le sanzioni sono divise in due ambiti: nel primo ambito vi sono quelle di minore gravità, da quelle superiori al rimprovero verbale fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni; nel secondo ambito tutte le altre;
  • la competenza ad irrogare le sanzioni appartenenti al primo ambito è del dirigente scolastico; per le altre provvede “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, che ciascuna amministrazione dovrà individuare ma che per la scuola è facile ravvisare nella indicazione del direttore dell’USR o nel suo delegato.

Le nuove norme (in particolare i primi due commi del nuovo art. 55bis del D. Lgs. N. 165/2001 e soprattutto la C.M. n°88 dell’8.11.2010)) rideterminano tutte le fasi del procedimento disciplinare, che si riassumono in modo sintetico limitatamente alle infrazioni punibili dal dirigente:

  • dal momento della “notizia” del comportamento punibile, il dirigente, entro il termine tassativo di 20 giorni, contesta per iscritto l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni; nel contraddittorio il dipendente può farsi assistere da un legale o da un sindacalista;
  • entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta, oppure, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio. Il dirigente deve concludere il procedimento entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito, con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione;
  • se il rinvio chiesto dal dipendente, qualora accordato sussistendone i motivi, è superiore a 10 giorni, il termine per la conclusione del procedimento ( 60 giorni ) è prolungato in misura corrispondente; il differimento del termine può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento;
  • la violazione dei termini stabiliti comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dell’azione disciplinare, con responsabilità disciplinare del dirigente se questi abbia commesso omissioni o ritardi; per il dipendente, comporta la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. Per sanzioni superiori a quelle irrogabili dal dirigente, provvede “l’ufficio competente per le sanzioni disciplinari” (Dirigente dell’USR o suo delegato) a cui il D.S. trasmette gli atti entro 5 giorni dalla notizia del fatto.

Per finire, si forniscono di seguito alcuni dettagli specifici per le singole categorie del personale scolastico.

Per il personale ATA la materia era fino ad ora disciplinata dal CCNL Scuola con gli articoli dal 92 al 98; tali accordi si applicano per le parti non incompatibili con le modifiche introdotte dal Decreto, in quanto le nuove disposizioni costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile e, in quanto tali, sono di diritto inserite nei contratti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Per detto personale pertanto non può più applicarsi l’art. 94 (competenze), nella parte in cui assegnava al dirigente scolastico la competenza solo fino alla multa ed al Direttore dell’USR quella per tutte le altre sanzioni; né può applicarsi il comma 6 dell’art. 93, che quantificava in 120 giorni la durata massima del procedimento, ora ridotta a 60 dal Decreto.

Per i docenti, non essendovi disposizioni di natura contrattuale, continuano ad applicarsi gli artt. dal 492 al 501 del D.Lgs. N. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione n°297/1994), che definiscono le sanzioni applicabili ed i loro effetti. Il Decreto abroga gli artt. da 502 a 507, che regolavano le competenze a irrogare le sanzioni. Pertanto le sanzioni disciplinari dell’avvertimento scritto, della censura e della sospensione senza retribuzione fino a 10 giorni sono ora- per quanto riguarda i docenti- di competenza del dirigente scolastico ed il procedimento per irrogarle deve svolgersi con le modalità e i termini indicati dal Decreto e sopra richiamate. Le nuove norme si applicano sicuramente a tutti i procedimenti disciplinari avviati a partire dall’entrata in vigore del Decreto stesso, cioè dal 15 novembre 2009. Di seguito, alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/09, si riportano delle tabelle illustrative in tema di procedimento disciplinare, tenendo conto delle nuove infrazioni introdotte.

Infrazioni

Personale docente

artt. 492 – 501 D. Lgs. 297/94 Personale docente
art. 54 D. Lgs 165/01 (Codice di comportamento - CCNL)
art. 55 quater (casi di licenziamento)
art. 55 quinquies (false attestazioni o certificazioni)
art. 55 sexies (condotte pregiudizievoli per la PA)

Personale ATA
art- 92 CCNL 2007
art. 54 D. Lgs 165/01 (Codice di comportamento - CCNL)
art. 55 quater (casi di licenziamento)
art. 55 quinquies (false attestazioni o certificazioni)
art. 55 sexies (condotte pregiudizievoli per la PA)

Sanzioni

Personale docente
artt. 492 – 501 D. Lgs. 297/94
art. 55 quater (licenziamento disciplinare)

Personale ATA
art. 93, comma 1, CCNL 2007
art. 95 CCNL 2007 (Codice disciplinare)
art. 55 quater (licenziamento disciplinare)
 

Per quanto riguarda i Dirigenti scolastici è stato emanato di recente il CODICE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI contenuto nell’art.16 del CCNL relativo al personale dell’AREA V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010 per il quadriennio normativo 2006/2009. 




Riferimenti normativi: 


  • Art. 55 del Decreto legislativo 165/2001 aggiornato dal Decreto Legislativo n° 150/2009
  • il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (all. 2 al CCNL 2006-09);
  • le sanzioni disciplinari per il personale docente (artt. 492-501 del D.LGS. 297/1994)
  • il codice disciplinare per il personale ATA (artt. 92 e succ del CCNL 2006-09)
  • circolare ministeriale n° 88 dell’8 novembre 2010 contenente le istruzioni e le indicazioni per l’applicazione delle nuove norme introdotte dal D.L.vo 150/2009
  • Il codice disciplinare dei Dirigenti scolastici di cui all’art.16 del CCNL Area V del 15.07.2010
AllegatoDimensione
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